L’emergenza sanitaria del Covid-19 ha messo in quarantena anche gli obblighi fiscali.
Nel Decreto Marzo, in vigore dal 17 marzo 2020, è contenuta una serie di norme che sospendono da un lato le scadenze dei soggetti che avrebbero altrimenti dovuto saldare gli importi relativi a cartelle, Rottamazione-ter o Saldo e Stralcio, e dall’altro le attività stesse dell’amministrazione, quali controlli, ispezioni o trasmissione di altrettanti avvisi di pagamento.
Viene sospeso fino al 31 maggio (sempre che il termine non venga fatto slittare ulteriormente nel già annunciato Decreto “Aprile”) l’invio – anche attraverso posta elettronica certificata – di nuove cartelle di pagamento e di qualunque altro atto di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione.
Al tempo stesso, anche su tutto ciò che riguarda le scadenze di versamento da parte dei contribuenti per cartelle e atti già in essere viene intimata la parola alt. Il che, attenzione, non significa – come inteso da qualcuno dei nostri lettori – elargire un “condono”, ma solo, appunto, sospendere tutti gli obblighi tributari che resteranno comunque validi, anche se rimandati nel tempo.
Quindi tutte le entrate tributarie e non tributarie i cui versamenti sarebbero derivati da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito affidati all’Agente della Riscossione con data di scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, sono rimandati in blocco (automaticamente) al 30 giugno 2020. Godranno invece di una proroga, anch’essa automatica ma un po’ più stretta, cioè fino al 31 maggio 2020, coloro che entro il 28 febbraio avrebbero dovuto pagare una delle rate della Rottamazione-ter, o che entro il 31 marzo sarebbero stati chiamati al versamento di una delle rate del Saldo e Stralcio.
Per quanto riguarda infine le cartelle i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020, non sarà possibile durante il periodo di sospensione attivare procedure cautelari o esecutive. Di conseguenza fino al 31 maggio l’Agenzia delle entrate-Riscossione non potrà procedere né all’iscrizione di fermi amministrativi, né alle iscrizioni di ipoteche. Sarà comunque possibile, sempre durante il periodo di sospensione previsto dal decreto, pagare integralmente il debito per ottenerne la cancellazione.
Nella sezione del sito acliromaservizi.it trovi tutte le disposizioni del decreto “Cura Italia” in merito alle sospensioni di versamenti e adempimenti tributari e previdenziali.
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FONTE: CAF ACLI