Il Decreto Legge “Cura Italia” prevede che il contagio da coronavirus avvenuto nell’ambiente di lavoro sia considerato a tutti gli effetti come infortunio sul lavoro, con conseguente diritto alle prestazioni erogate dall’Inail.
Mentre è facile individuare la correlazione diretta del contagio per medici ed infermieri, la cosa può risultare più complessa, ma non è affatto da escludere, per tutte quelle categorie di lavoratori che non hanno potuto sospendere la propria attività lavorativa, a contatto con utenza o clientela.
Qualora ci si trovi in questa situazione, è necessario che il medico compili un certificato di infortunio e lo invii telematicamente all’Inail. Il decreto non lo specifica, ma è opportuno che una copia del certificato venga inviata anche al datore di lavoro. L’indennità per inabilità temporanea assoluta (ossia la prestazione corrisposta al lavoratore assente dal lavoro in sostituzione della retribuzione), verrà erogata anche per i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.
Le altre prestazioni erogate dall’Inail nei casi di infortunio consistono nell’indennizzo di eventuali danni permanenti e nella rendita ai superstiti, per gli aventi diritto, in caso di decesso del lavoratore. Infine, è stabilito che gli “infortuni da coronavirus” non graveranno sul calcolo dei premi assicurativi per i datori di lavoro.
FONTE: PATRONATO ACLI